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  1. Articolo 1113 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Intervento nella divisione e opposizione. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1113 Codice Civile.

  2. Art. 1113 codice civile: Intervento nella divisione e opposizioni. I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento ...

  3. 10 gen 2020 · In tema di scioglimento della comunione, i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dellart. 1113, primo comma, c.c., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi c...

  4. Art. 1113. Intervento nella divisione e opposizioni. I creditori e gli aventi causa da un partecipante [Codice civile 1103] possono intervenire nella divisione [Codice di procedura civile 105, 267] a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione [Codice di procedura civile 784

  5. 11 mag 2017 · L'art. 1123 c.c., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l ...

  6. www.altalex.com › documents › codici-altalexCodice Civile - Altalex

    29 gen 2024 · Codice Civile. Presentiamo il testo del codice civile aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 e dalla sentenza della Corte Cost. 23 ...

  7. 12 feb 2014 · Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione. I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell ...