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A norma dell'art. 1117, n. 1, c.c., le scale di un edificio condominiale, anche se più di una e poste concretamente al servizio di parti diverse dell'edificio stesso, vanno sempre considerate, in assenza di un contrario titolo negoziale, di proprietà comune di tutti i condomini, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'art. 1123 ...
- Art successivo succ
d) Infine, non va dimenticato quanto detto in premessa,...
- 1117 Quater
In caso di attività che incidono negativamente e in modo...
- 1117 Ter
Chi scrive non concorda con questa interpretazione più...
- Art successivo succ
Art. 1117. (( (Parti comuni dell'edificio). )) ((Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti ...
RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Sono oggetto di proprietà comune (1) dei proprietari delle singole unità immobiliari (2) dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico (3) e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio ...
19 ott 2023 · Codice Civile. Libro Terzo. Della Proprietà. Titolo VII. Della comunione. Capo II. Del condominio negli edifici. Art. 1117. ( 1 ) Parti comuni dell'edificio. Sono oggetto di proprietà comune...
Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità I. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117. Art. 1117-ter. Modificazione delle destinazioni d’uso
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Vigente al 18/6/2013. Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i ...
Art. 1117 del Codice civile Commentato Online. Parti comuni dell’edificio. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: