Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. Articolo 1113 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Intervento nella divisione e opposizione. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1113 Codice Civile.

  2. Art. 1113 codice civile: Intervento nella divisione e opposizioni. I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento ...

  3. 10 gen 2020 · Per il disposto dell’art. 1113, secondo comma, c.c., lefficacia dell’opposizione del creditore, ai fini dellimpugnativa della divisione immobiliare di cui sia parte il debitore, è condizionata alla trascrizione dellatto di opposizione anteriormente alla trascrizione della divisione.

  4. 16 giu 2022 · Pubblicato da Riccardo Polito 16 giugno 202216 giugno 2022 codici. (I) I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l ...

  5. Art. 1113. Intervento nella divisione e opposizioni. I creditori e gli aventi causa da un partecipante [Codice civile 1103] possono intervenire nella divisione [Codice di procedura civile 105, 267] a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione [Codice di procedura civile 784

  6. Art. 1113 cc - Intervento nella divisione e opposizioni. I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione ...

  7. L’art. 2113, 1° co., c.c. dispone linvalidità di tutti gli atti, unilaterali o contrattuali, con cui il lavoratore abdichi a diritti scaturenti da norme di legge o di contrattoinderogabili’. Il regime contenuto in tale articolo è riservato a due particolari tipologie di negozi: le rinunzie e le transazioni. La rinunzia consiste in ...