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  1. Cassazione civile sez. II 24 luglio 2014 n. 16963 L'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia, a norma dell'art. 1495 c.c., si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati, o se la denuncia stessa non è necessaria.

  2. 27 mar 2024 · Termine di decadenza. L'art. 1495 cod. civ.stabilisce un termine di decadenza (otto giorni) e un termine di prescrizione: un anno. Se le parti o la legge non hanno stabilito un termine diverso, il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta.

  3. Articolo 1497 Vigente al 19/4/1942 Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

  4. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1296 Codice Civile. II codice vigente, in conformità di quanto stabiliva il codice del 1865, dispone che il debitore può pagare liberamente all'uno od all'altro dei creditori in solido. Questa facoltà cessa solo se sia stata proposta domanda giudiziale al pagamento da uno dei creditori.

  5. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1416 Codice Civile. Protezione dei creditori dell'acquirente apparente nell’esecuzione forzata. L'articolo in esame regola in maniera definitiva la posizione del creditore del titolare apparente e quella del creditore del simulato alienante, nonché i rapporti tra il primo e il secondo nella esecuzione del bene che ha ...

  6. Art. 1492 codice civile: Effetti della garanzia. Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1) ovvero la riduzione del prezzo (2), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

  7. Art. 1497 c.c. Codice Civile Articolo 1497. Quando la cosa venduta non ha le qualit promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purch il difetto di qualit ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.