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    art 1393 cc spiegazione

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  1. Dispositivo. Art. 1390. (Vizi della volonta'). Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo. Art. precedente. Art. successivo.

  2. 18 set 2022 · Tra le norme maggiormente discusse e attuali del Codice dell’Ordinamento Militare e che meritano certamente un approfondimento, troviamo l’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 (C.o.m.). La norma è strettamente connessa ai procedimenti disciplinari di stato e ai procedimenti penali e molti dei clienti che si rivolgono allo studio legale degli Avvocati esperti in diritto militare Maiella e ...

  3. Art. 1392. (Forma della procura ... Articoli correlati nel Codice civile (cc) LIBRO QUARTO. TITOLO II DEI ... - Art. 1393. Giustificazione dei poteri del rappresentante.

  4. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1306 Codice Civile. La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [ 2909] (1). Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al ...

  5. 28 gen 2024 · All’art. 1359 c.c. viene stabilito che la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della stessa. A cura di Chiarastella Gabbanelli. L’articolo 1359 del Codice Civile, rubricato “ Avveramento della condizione ”, rientra nel Libro IV – Delle ...

  6. Art. 2221. (Fallimento e concordato preventivo). Gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali. Art. precedente. Art. successivo.

  7. 10 gen 2020 · Cass. civ. n. 86/1972. Ai sensi dell’art. 1334 c.c., gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono in qualsiasi modo a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La notificazione dell’atto non è, quindi, elemento necessario ai fini dell’efficacia della dichiarazione recettizia.