Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. Dispositivo dell'art. 635 Codice Penale. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [ 624] o immobili altrui (1) (2) (3) con violenza alla persona o con minaccia (4) ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (5).

  2. Art. 337 - Formalità della querela. 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego ...

  3. Cass. pen. n. 51961/2021. In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi ...

  4. 29 lug 2012 · Con la Sentenza 17 luglio 2012, n. 28701, la Cassazione penale occupandosi di un caso di minacce rivolte a un pubblico ufficiale ha chiarito che per potersi configurare la violazione dell' art ...

  5. 30 set 2019 · Cassazione penale sez. III, 06/02/2019, n.24633. Il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è integrato anche dalla violenza cosiddetta impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente nell’esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola; pertanto solamente ...

  6. 10 set 2023 · trovare il reato di cui è stato vittima; leggere la norma e verificare se, al suo interno, è stabilito che il delitto è punibile a querela della persona offesa. Insomma: la legge è tenuta a specificare espressamente se la procedibilità è a querela di parte. Ciò significa che, se nulla è previsto, il reato è perseguibile d’ufficio.

  7. 4 apr 2024 · Dispositivo dell'art. 651 Codice Penale. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3), è punito con l' arresto fino a un mese o con l' ammenda fino a euro 206. succ.