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  1. Codice Civile > Articolo 1477 - Consegna della cosa Codice Civile. Codice Civile; Libro Quarto ; Titolo III ; Capo I ; Sezione I § 1 ; Articolo 1477 ; Vigente al 19 ...

  2. Art. 1477 cc (codice civile) (Consegna della cosa) Art. 1477 c.c. (Consegna della cosa) La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

  3. Art. 1477 c.c. Codice Civile. Articolo 1477. La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volont delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita.

  4. 27 mar 2024 · L’art. 177, comma 1, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione. ( Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 5652 del 7 marzo 2017 ) Cass. civ. n. 19689/2014.

  5. 18 lug 2017 · La seguente disposizione del codice civile, l’articolo 1477, occupandosi della consegna della cosa, prevede invece che: « La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

  6. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1576 Codice Civile. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [ 1583] (1), eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [ 1609, 1621, 2153, 2764] (2). Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione (3) sono, salvo patto ...

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.