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  1. Art. 1477 c.c. Codice Civile. Articolo 1477. La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volont delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita.

  2. Art. 1477 cc (codice civile) (Consegna della cosa) Art. 1477 c.c. (Consegna della cosa) La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

  3. 27 mar 2024 · L’art. 177, comma 1, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione. ( Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 5652 del 7 marzo 2017 ) Cass. civ. n. 19689/2014.

  4. 10 gen 2020 · L’art. 1125 c.c., secondo il quale, negli edifici condominiali, le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall’autonomia privata, sicché i condomini interessati ben possono ...

  5. 29 gen 2022 · Codice Civile | Libro Quarto (<<Precede) ... Art. 1477. Consegna della cosa. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

  6. 18 lug 2017 · La seguente disposizione del codice civile, l’articolo 1477, occupandosi della consegna della cosa, prevede invece che: « La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.