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  1. Sezione III - Dell'assicurazione sulla vita. Art. 1919 — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo. Art. 1920 — Assicurazione a favore di un terzo. Art. 1921 — Revoca del beneficio. Art. 1922 — Decadenza dal beneficio. Art. 1923 — Diritti dei creditori e degli eredi. Art. 1924 — Mancato pagamento dei premi.

  2. 27 mar 2024 · L'art. 1901 co. 3 c.c., in particolare, dispone che nelle ipotesi dei precedenti commi, cioè anche in caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, il contratto si risolve di diritto se l'assicuratore entro 6 mesi dal giorno di scadenza del premio o della rata non agisce per la riscossione. Tuttavia, la norma dispone anche che l ...

  3. 27 mar 2024 · Cass. civ. n. 5479/2015. L'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 cod. civ. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio.

  4. 16 nov 2004 · L’articolo 1910, nei primi due commi, ... Codice di procedura civile; Le quote ereditarie ; Potrebbe interessarti. Podcast . La settimana de ilQG tra Decreto PNRR, ...

  5. Sezione II - Dell'Assicurazione Contro i Danni. Art.: 1910 - Assicurazione Presso Diversi Assicuratori. Art.: 1910 - Assicurazione Presso Diversi Assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente pi assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

  6. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 950 Codice Civile. Quando il confine tra due fondi è incerto (1), ciascuno dei proprietari (2) può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali (3). succ.

  7. In base ai principi generali del contratto a favore di terzo, confermati dall'art. 1411 cod. civ. e per le ass. per conto altrui o di chi spetta dall'art. 1891 i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.