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  1. Art. 1496. (Vendita di animali). Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono. Art. precedente.

  2. 27 mar 2024 · Note. (1) Bene giuridico è una cosa caratterizzata dall'utilità, cioè idoneità a soddisfare una necessità dell'uomo; dall'accessibilità, intesa come possibilità di subire espropriazione; dalla limitatezza, quale disponibilità limitata in natura. Questa definizione si distingue, perciò, da quella naturalistica di cosa: è possibile ...

  3. Art. 1464 c.c. Codice Civile. Articolo 1464. Quando la prestazione di una parte divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e pu anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale (1181). Art. 1463 ».

  4. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1380 Codice Civile. Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito (1). Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data ...

  5. La vendita degli animali è disciplinata, sotto il profilo della garanzia per i vizi, dall'articolo la 1496 del codice civile il quale prevede che, tale garanzia venga regolata principalmente

  6. dispositivo articolo 1496 codice civile. Facebook; Menu. In evidenza Pubblicazioni Casi Codici ... CODICE CIVILE (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) - - - - - -

  7. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024) (GU n.79 del 04-04-1942) visualizza atto intero. nascondi. vigente al 27/05/2024.