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  1. 27 mar 2024 · Cass. civ. n. 2661/2001. L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, deve essere causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

  2. 27 mar 2024 · Massime relative all'art. 160 Codice Civile. Cass. civ. n. 20745/2022. Degli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al ...

  3. 2 set 2020 · Appalto: variazioni al progetto originario. Le variazioni al progetto originario di appalto, regolate dal codice civile, possono essere concordate, necessarie o ordinate dal committente. Appalto ...

  4. Art. 1661 codice civile: Variazioni ordinate dal committente. Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente.

  5. II 25 marzo 2013 n. 7468. Ai sensi dell'art. 1664, comma 2, c.c. all'appaltatore spetta un equo compenso se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche. (Nella specie, chiarito che la cd. "sorpresa geologica" non rientra nei casi di sospensione "per ragioni di pubblico interesse o necessità" di ...

  6. 27 mar 2024 · Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire il lavoro agile. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Norme sui licenziamenti individuali. Norme in materia di orario di lavoro. Legge professionale forense. Capo VII Dell'appalto Codice Civile R.D. 16 marzo 1942 ...

  7. L’esecuzione perfetta dell’opera, quindi, impone all’appaltatore di attivarsi per adottare quelle variazioni al progetto che si rendano necessarie a causa di circostanze nuove e sconosciute al momento della conclusione del contratto. In questo caso, egli non sarà tenuto ad ottenere l’autorizzazione del committente (art. 1660 c.c.).