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  1. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1374. (Integrazione del contratto). Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.

  2. Art. 1372 cc (codice civile) (Efficacia del contratto) Art. 1372 cc ... Art. 1372 c.c. (Efficacia del contratto) Il contratto ha forza di legge tra le parti.

  3. Art. 1372. Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti [Codice civile 1374, 1415]. Non può essere sciolto che per mutuo consenso [Codice civile 1321] o per cause ammesse dalla legge [Codice civile 1453, 1671, 2227]. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge [Codice civile 1239 ...

  4. 27 mar 2024 · Con riferimento a tali premesse l'art. 1173 dichiara che solo la legge, le norme per la disciplina dei rapporti collettivi e i regolamenti possono stabilire obbligazioni; e che esse sorgono dal contratto, dagli atti illeciti e da ogni altro atto o fatto che l'ordinamento giuridico dichiara idoneo a produrle.

  5. Il principio della conservazione del contratto, posto all'art. 1367, si applica in caso di dubbio sul senso del contratto o delle singole clausole. Tale dubbio presuppone la sicurezza che il contratto esista e sia valido, e d'altro canto l'impossibilità di stabilirne un senso sicuro, attraverso le ricerche previste agli articoli 1362-1366.

  6. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1342 Codice Civile. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [ 1370 ], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (1), le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse ...

  7. Codice Civile Libro IV - Delle obbligazioni Titolo II - Dei contratti in generale Capo V - Degli effetti del contratto Sezione I - Disposizioni generali Articolo 1372 - Efficacia del contratto . Testo in vigore dal 21.04.1942. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso (1) o per cause ammesse ...