Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 26 mar 2014 · Nel caso in cui la somma corrisposta a titolo di indennità all’agente al termine del contratto di agenzia sia inferiore a quella spettante secondo i parametri dell’art. 1751 c.c., l’agente ...

  2. 28 ott 2019 · Importante successo dello Studio Legale Pistone: riconosciuta l’illegittimità del recesso per giusta causa della preponente e il pagamento all’agente dell’indennità al 100% di cui all’art. 1715 c.c., oltre all’indennità di mancato preavviso e agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. La vicenda nasce nel 2015.

  3. L’indennità meritocratica aggiuntiva spetta comunque in misura non superiore alla differenza tra (1) il valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 c.c. e (2) la somma di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) ed indennità suppletiva di clientela. 2. l'indennità meritocratica nell'AEC Industria

  4. Supponendo che la media annua delle provvigioni degli ultimi 3 anni sia di € 22.000 (tetto massimo ex art. 1751 c.c.) la percentuale su cui calcolare l’indennità meritocratica sarà il 40% di tale importo, ossia € 8.800, in quanto (22.000%100) x 40 = 8.800 È importante tenere a mente che tale importo non rappresenta l’indennità meritocratica, bensì il valore su cui calcolarla!

  5. 8 mag 2024 · MASSIME. L'indennità di cessazione del rapporto (c.d. meritocratica) prevista dall' art. 1751 c.c. spetta all'agente quando questi abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

  6. 8 mag 2019 · * Infine si applica la percentuale sopra specificata al valore massimo ex art. 1751 codice civile e dalla somma così ottenuta si sottraggono l’indennità F.I.R.R. e indennità suppletiva di clientela, ricordandoci di verificare che l’indennità così calcolata non sia superiore alla differenza tra la somma di indennità F.I.R.R. e indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo ...

  7. 15 feb 2024 · In altre parole, secondo la società, in caso di recesso dal rapporto di agenzia ad opera dell’agente, quest’ultimo ha diritto all’indennità ex art. 1751 c.c., esclusivamente nel caso in cui il recesso sia causato da un inadempimento colpevole di non scarsa importanza addebitabile alla mandante e che sia tale da non consentire neppure la temporanea prosecuzione del rapporto.