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  1. l’esistenza di un’altra questione ermeneutica, relativa all’ambito oggettivo di operatività del tasso “maggiorato” di interessi legali, introdotto dal 4° comma dell’art. 1284 c.c. Infatti, si è delineato innanzi tutto un orientamento, accreditato da Cass. n. 28409/2018, che valorizzando la formulazione letterale della

  2. 16 dic 2019 · Calcolo interessi ex art. 1284 cc Redattore online decreto ingiuntivo Ricordiamo infine che l' art. 1284 c.c. novellato , ai commi 4 e 5, stabilisce che nel caso in cui il creditore abbia iniziato un procedimento giudiziario per il recupero di un credito si applicano gli interessi moratori anziché quelli legali, a decorrere dalla data in cui si è incardinato il giudizio.

  3. 26 lug 2022 · In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 cod. civ., in ragione della portata ...

  4. 9 mag 2024 · Secondo un primo orientamento, in caso di esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo giudiziale, se il giudice della cognizione non specifica la natura degli interessi additando la qualifica generica di “interessi legali” si devono considerare liquidati solo gli interessi previsti dall’art. 1284 comma 1 c.c. Un orientamento diverso ha sostenuto, invece, una diversa interpretazione ...

  5. Gli interessi moratori ex art 1284, comma IV, c.c. sono sempre dovuti in ipotesi di condanna al pagamento degli interessi legali. 05 Dicembre 2018. L’art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 ha introdotto, il quarto comma dell’art 1284 cc, secondo il quale “ se le parti non ne hanno ...

  6. Il tasso di interesse legale viene anche definito "saggio degli interessi" o "saggio degli interessi legali" (art. 1284 CC). Si tratta del tasso di interesse che, in alcune legislazioni nazionali, si applica alle obbligazioni pecuniarie in base ad una apposita disciplina legislativa. In Italia è normato dall'art. 1284 del Codice Civile .

  7. Ne consegue che, anche alla richiesta intesa ad ottenere una ingiunzione di pagamento può essere applicato l’art. 1284, comma IV c.c. (interesse cd. maggiorato): pertanto, se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal momento in cui è depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, il saggio degli interessi legali è pari a ...