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  1. Spiegazione dell'art. 1478 Codice Civile. Vendita di cosa altrui è la vendita di species appartenente ad altri. È vendita di cosa altrui anche quella consentita dal rappresentante senza poteri, ovvero dal genitore esercente la patria potestà senza le debite forme autorizzative.

  2. Gennaio 28, 2022 - Art. 1177 - Codice Civile: Obbligazione di custodire - L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna (1477, 1718, 1768, 1770, 1804).

  3. Il divieto di comprare stabilito dall'art. 1471 n. 2 c.c. colpisce tutti coloro i quali, nell'esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro soggetto e pertanto, nel caso di esecuzione forzata, detto divieto si applica anche al custode dei beni pignorati ...

  4. 18 giu 2013 · Art. 1477. Consegna della cosa. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà ...

  5. Art. 1476. (Obbligazioni principali del venditore). Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

  6. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1453 Codice Civile. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento (1) o la risoluzione del contratto (2), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (3). La risoluzione può essere domandata anche quando il ...

  7. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1494 Codice Civile. In ogni caso (1) il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (2) [ 1578, 1812, 1821 ]. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (3). succ.