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  1. Art. 1496 c.c. Codice Civile. Articolo 1496. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti). Art. 1495 ».

  2. 27 mar 2024 · Cass. civ. n. 16336/2004. In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, l'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    (CODICE CIVILE-art. 1496) Art. 1496. (Vendita di animali) . Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e ...

  4. Il venditore è tenuto a garantire (1) che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata (2) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (3). Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (4).

  5. Articolo 1496 - Vendita di animali Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e'regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

  6. 10 gen 2020 · Cass. civ. n. 3929/1982. L’art. 1496 c.c. — disponendo che nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali e, in terzo grado, dalle stesse precedenti norme del codice — opera un rinvio a tali usi che incontra unicamente il limite del rispetto di norme imperative ed ...

  7. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1406 Codice Civile. Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo (1) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite (2), purché l'altra parte vi consenta [ 1594, 1602, 1624, 1918 comma 3, 2149, 2160, 2558] (3). succ.