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  1. Art. 1282 c.c. Codice Civile. Articolo 1282. I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161). Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non producono interessi se non dalla costituzione in mora ...

  2. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1283. (Anatocismo). In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

  3. Dispositivo dell'art. 1218 Codice Civile. (1) Il debitore che non esegue esattamente (2) la prestazione dovuta [ 1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [ 1223 ss.], se non prova (3) che l' inadempimento o il ritardo (4) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [ 1221, 1229, 1257 ...

  4. Art. 1284 codice civile: Saggio degli interessi. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno (1). Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce ...

  5. 10 gen 2020 · La norma dell’art. 1282 c.c., riguardante la decorrenza degli interessi di pieno diritto, è applicabile soltanto ai crediti originariamente liquidi ed esigibili di somma di danaro; cioè ai crediti determinati nel loro preciso ammontare o determinabili attraverso un processo di puro calcolo sulla base di elementi aritmetici. Cassazione ...

  6. Articolo 1282 Vigente al 19/4/1942 I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

  7. L'articolo 1282 c.c. L'articolo 1282 del Codice Civile è una norma dispositiva. Con norma dispositiva s'intende una norma che può essere derogata convenzionalmente dalle parti per esempio stabilendo un saggio iù alto o più basso o stabilendo nel contratto che gli interessi non sono dovuti. Ed ecco le regolamentazioni disposte dall'articolo: