Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. Con questa semplice applicazione è possibile calcolare in un unico passaggio gli interessi legali e quelli moratori in corso di causa, così come previsto dall'art. 1284 c.c. modificato nel 2014, con la possibilità di applicare contestualmente la rivalutazione monetaria secondo la nota sentenza della Cassazione (n. 1712 del 1995).

  2. 9 mar 2021 · Per gentile concessione del sito web AvvocatoAndreani.it, ecco due pratici strumenti di calcolo degli interessi: il primo relativo agli interessi legali di cui al primo comma dellart. 1284 c.c.; il secondo relativo agli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 (richiamati dall’art. 1284, commi 4 e 5, c.c.).

  3. 16 giu 2017 · Tale informazione serve come “spartiacque” per decidere quali interessi utilizzare, ossia gli interessi legali, che decorrono dal momento in cui si è formato il credito fino alla domanda giudiziale, e quelli moratori per le transazioni commerciali che, come stabilisce il comma 4 dell'art. 1284 novellato, iniziano a maturare dal ...

  4. In questa recente sentenza, la Cassazione, mutando orientamnto, indica che gli interessi ex art. 1284 comma 4 sono applicabili a ogni obbligazione qualunque sia la sua fonte: contrattuale, extracontrattuale, risarcimento danni, ripetizione di indebito, ecc. Vediamo la massima e la motivazione.

  5. Calcolo interessi legali ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile. Calcolo interessi legali secondo il tasso aggiornato al 2,5 % base annua, in vigore dal 1° gennaio 2024. Sviluppo del calcolo secondo la serie storica dei saggi di interesse dal 1942 ad oggi.

  6. La formula per il calcolo degli interessi legali è la seguente: I = C x S x N/36500 dove: C è il capitale, S è il tasso (o saggio) d’interesse legale, N è il numero di giorni di maturazione degli interessi, 36500 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile x 100.

  7. 15 mag 2024 · quando il titolo giudiziale condanna il debitore al pagamento del capitale, oltre interessi legali genericamente intesi, nell’atto di precetto possono essere computati i soli interessi previsti dall’art. 1284 comma 1 c.c.;