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  1. 15 feb 2023 · La legge per la sottoassicurazione. Nel caso di assicurazione parziale, al verificarsi di un sinistro, si applica la cosiddetta sottoassicurazione regola proporzionale. Questa si fonda sulla proporzione tra il valore reale del bene e il valore garantito. Tale principio è sancito dall’art. 1907 del Codice Civile:

  2. 18 apr 2014 · La fonte normativa da cui deriva il pericolo della sottoassicurazione è l’art. 1907 del Codice Civile che dice: “Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”.

  3. 27 mar 2024 · Sezione III - Dell'assicurazione sulla vita. Art. 1919 — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo. Art. 1920 — Assicurazione a favore di un terzo. Art. 1921 — Revoca del beneficio. Art. 1922 — Decadenza dal beneficio. Art. 1923 — Diritti dei creditori e degli eredi. Art. 1924 — Mancato pagamento dei premi.

  4. 25 mag 2024 · Per comprendere meglio il funzionamento della regola proporzionale si riporta il testo dell’art. 1907 del Codice Civile, che disciplina il caso della sottoassicurazione con regola proporzionale: “Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia ...

  5. Regola proporzionale. La regola proporzionale (art. 1907 del codice civile) nel diritto delle assicurazioni, si applica, nelle assicurazioni contro i danni, in caso di sottoassicurazione, vale a dire quando, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta essere superiore a quanto dichiarato in polizza.

  6. Art. 1909 codice civile: Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

  7. Il diritto delle compagnie di assicurazioni di applicare questa regola deriva dall’Art. 1907 del Codice Civile, che difatti recita: “Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto”.