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  1. Ai sensi dellart.1372 del c.c. il contratto è un vincolo che ha effetto solo tra le parti che lo hanno sottoscritto e non ha efficacia nei confronti dei terzi. In forza di tale principio fondamentale, l’obbligo assunto dai venditori nel rogito del 1974 non può estendersi ai futuri proprietari dell’albergo.

  2. Art. 1372 codice civile: Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (2).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

  4. Gennaio 28, 2022 - Art. 1372 - Codice Civile: Efficacia del contratto - Il contratto ha forza di legge tra le parti (1321, 1374). Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1373, 1453, 1671, 2227).Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300, 1301, 1411 ss.)

  5. 10 gen 2020 · A norma dellart. 1372 c.c., il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti e dei loro eredi e non anche nei confronti dei successori a titolo particolare mortis causa o per atto fra vivi; pertanto le obbligazioni assunte dal proprietario di un immobile nei confronti di un terzo non si trasferiscono – tranne che ...

  6. Codice Civile Libro IV - Delle obbligazioni Titolo II - Dei contratti in generale Capo V - Degli effetti del contratto Sezione I - Disposizioni generali Articolo 1372 - Efficacia del contratto . Testo in vigore dal 21.04.1942. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso (1) o per cause ammesse ...

  7. Art. 1372. Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti [Codice civile 1374, 1415]. Non può essere sciolto che per mutuo consenso [Codice civile 1321] o per cause ammesse dalla legge [Codice civile 1453, 1671, 2227]. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge [Codice civile 1239