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  1. 11 ore fa · L’art. 1917 c.c., rubricato “Assicurazione della responsabilità civile”, recita ai primi due commi: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.