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  1. Le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, stipulate in sede sindacale, non sono valide e sono impugnabili a norma dell'art. 2113 commi 2 e 3 c.c. nel caso in cui non risulti che l'assistenza del lavoratore ad opera di un ...

  2. 27 mar 2024 · La rinunzia al diritto alla retribuzione in corrispettivo della prestazione lavorativa previsto e tutelato dalla Costituzione e dal codice civile quando sia anteriore alla maturazione del diritto è viziata da nullità assoluta e soltanto quando esso sia acquisito al patrimonio del titolare l'invalidità stabilita dall'art. 2113 c.c ...

  3. RINUNZIA (lat. renuntiatio; fr. renonciation; sp. renunciación; ted. Verzicht; ingl. renunciation) Luigi RAGGI. Guido DONATUTI. D iritto privato. - Diritto romano. - È l'atto col quale si manifesta la volontà di perdere un diritto e si distingue dall'alienazione, perché, mentre in questa c'è trasmissione in altra persona del diritto che si ...

    • Le Rinunzie E Le Transazioni
    • Casi Di Invalidità
    • Termini Per L'impugnazione
    • Forma Dell'impugnazione
    • Eccezioni All'invalidità
    • Qualificazione Dell'invalidità

    Con il termine rinuzie si fa riferimento a quegli atti unilaterali recettizi con i quali i lavoratori rinunciano ad alcuni dei loro diritti. Le transazioni, invece, sono quei contratti con i quali i lavoratori e i datori di lavoro pongono fine a una lite attuale o ne prevengono una potenziale facendosi reciproche concessioni. In forza di quanto dis...

    In particolare, le rinunzie e le transazioni sono invalide quando hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro che derivano da disposizioni inderogabili di legge e di contratti o accordi collettivi e concernono i rapporti indicati dall'articolo 409 del codice di procedura civile. Tale ultima specificazione sta a significare che le rinunce e l...

    Occorre precisare che la regola contenuta nell'articolo 2113 del codice civile non prevede un'indisponibilità assoluta del diritto di fonte inderogabile, quanto, piuttosto, un'indisponibilità relativa. In tale norma, infatti, si prevede che le rinunzie e le transazioni invalide devono essere impugnate entro sei mesidalla data di cessazione del rapp...

    Con riferimento alla forma dell'impugnazione delle rinunzie e delle transazioni, la legge non prevede particolari adempimenti, ma anzi stabilisce che esse possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto del lavoratore, anche stragiudiziale, purché si tratti di atto idoneo a rendere nota la volontà di chi lo pone in essere.

    L'invalidità sancita dall'articolo 2113 del codice civile conosce comunque delle eccezioni, sancite dalla stessa norma. Gli atti di rinunzia o transattivi, infatti, sono sempre validi se conclusi presso le sedi di certificazione o in fase di conciliazione, sia essa giudiziale, che amministrativa, che sindacale. Alla base di tale eccezione c'è il fa...

    Quando il legislatore sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili di fonte legislativa o collettiva non ha cura di qualificare anche di quale tipo di invalidità si tratti. In dottrina, tuttavia, è ormai pacifico che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un'ipotesi diannullabilità. Del resto,...

  4. Rinunzie e transazioni del lavoratore nell'Enciclopedia Treccani - Treccani - Treccani. L’art. 2113, 1° co., c.c. dispone l’invalidità di tutti gli atti, unilaterali o contrattuali, con cui il lavoratore abdichi a diritti scaturenti da norme di legge o di contratto ‘inderogabili’. Il regime contenuto in tale articolo è riservato a ...

  5. 5 lug 2021 · Con il termine rinunzie ci si riferisce a quegli atti unilaterali recettizi con i quali i lavoratori rinunciano ad alcuni dei loro diritti, mentre le transazioni sono quei contratti con i quali i lavoratori ed i datori di lavoro pongono fine a una lite attuale o ne prevengono una potenziale facendosi reciproche concessioni.

  6. Le rinunzie e le transazioni, inoltre, possono avere luogo – in ossequio a quanto previsto dall’art. 82 del dlgs. n. 276/2003 – avanti alle sedi di certificazione.