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  1. 27 mar 2024 · L'art. 1567 contempla anzitutto il patto di esclusiva a favore del somministrante. La clausola funziona qui come un particolare, piu intenso, sviluppo del principio per cui la somministrazione deve istituzionalmente adeguarsi ai bisogni del somministrato, provvedendo appieno al loro soddisfacimento.

  2. Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto. [V. sub art. 1568].

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1567. (Esclusiva a favore del somministrante). Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

  4. www.altalex.com › codici-altalex › 2015/01/02Codice Civile - Altalex

    29 gen 2024 · Codice Civile. Presentiamo il testo del codice civile aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 e dalla sentenza della Corte Cost. 23 ...

  5. 10 gen 2020 · Aggiornato al 1 gennaio 2020 Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

  6. REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (Gazzetta Ufficiale n.79 del 4-4-1942) Il testo dell'atto viene presentato in versione "vigente" alla data di consultazione, integrato cioè con le modifiche esplicite apportate da altri atti normativi pubblicati precedentemente a tale data.

  7. 9 nov 2011 · Art. 1 - Capacità giuridica. Art. 2 - Maggiore età. Capacità di agire. Art. 3 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39. Art. 4 - Commorienza. Art. 5 - Atti di disposizione del proprio corpo. Art. 6 - Diritto al nome. Art. 7 - Tutela del diritto al nome. Art. 8 - Tutela del nome per ragioni familiari. Art. 9 - Tutela dello pseudonimo.