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  1. L’art. 349 c.p.p. disciplina una specifica attività dindagine tipica della polizia giudiziaria: quella di identificazione della persona indagata e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

  2. 1 mag 2017 · L’identificazione di una persona ex art. 349 c.p.p. è un atto di polizia giudiziaria e come tale non può essere compiuto da chi non rivesta tale qualifica; il semplice controllo di un documento di identità da parte di soggetti terzi (nel caso di specie personale di un supermercato) non permette tutti gli ulteriori accertamenti ...

  3. 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi ...

  4. L’art. 349 non impone alla PG di indicare alla persona sottoposta alle indagini il titolo di reato per cui si procede, la cui individuazione spetta al titolare dell’azione penale, il PM.

  5. 12 mag 2020 · La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2.

  6. Art. 349 – Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188) Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

  7. www.avvocatocappelletti.it › art-349-c-p-part. 349 c.p.p.

    Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2.