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  1. 24 apr 2024 · Ai fini della determinazione del reddito previsto per le imprese in contabilità semplificata, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali. Si tratta delle rimanenze di cui agli articoli 92, 93 e 94 del DPR n. 917/86.

  2. 3 ago 2021 · Lart.66 del DPR 917/86, così come modificato dalle Legge 232/2016, che ha cambiato il criterio di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, prevede la non rilevanza delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali nella determinazione del reddito.

  3. 18 dic 2023 · DOMANDA. Le chiedo come ci si può comportare in caso di punteggio ISA basso per una contabilità semplificata per cassa, dunque con annotazione separata d’incassi e pagamenti. Precisamente, se sia possibile e corretto indicare quali rimanenze finali di lavori in corso gli importi delle fatture emesse e non ancora incassate al 31 ...

  4. più il rinvio agli articoli 92, 93 e 94 del TUIR con la conseguenza che non assumono più rilevanza, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infra annuale che ultrannuale e titoli.

  5. 16 ago 2021 · Scopri come deve essere gestita la non rilevanza delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali nelle imprese in contabilità semplificata.

  6. Dispositivo dell'art. 92 TUIR. 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per ...

  7. 14 lug 2021 · Rettifica delle rimanenze iniziali: principio. L’art. 110 T.u.i.r. sancisce il principio della continuità dei valori di bilancio, ponendo l’obbligo a carico dell’ufficio accertatore di tenere conto del maggior valore attribuito alle rimanenze anche negli esercizi successivi.