Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 27 mar 2024 · Il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nella produzione del danno, può integrare il fatto colposo del creditore previsto dal primo comma dell'art. 1227 c.c., applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 2056.

    • Capo III

      Gli articoli inseriti nel Capo III del Titolo I, Libro IV...

  2. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

    • La Collocazione dell’art. 1227 C.C.
    • Rapporti Tra IL Primo E IL Secondo Comma dell’art. 1227 C.C.
    • L’Ipotesi Del Comma 1 Quale Corollario Del Principio Della Causalità

    A norma di quanto previsto dall’art. 1227 c.c. (“Concorso del fatto colposo del creditore”) se il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (comma 1). Inoltre, il risarcimento non è dovuto per i danni che il credit...

    Secondo l’insegnamento facente capo alla giurisprudenza di legittimità la disposizione in esame contiene “al primo e al secondo comma due distinte disposizioni che disciplinano fattispecie profondamente diverse e con effetti che operano su piani ontologicamente distinti: il primo comma regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto ...

    È noto come nel nostro sistema di responsabilità civile il nesso causale tra il fatto e l’evento svolga un ruolo centrale, ragion per cui non ci si può sottrarre all’indagine inerente alse l’evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l’eventuale apporto causale. L’interruzio...

  3. 25 apr 2016 · Secondo tale orientamento, l’art. 1227 c.c. costituisce una applicazione diretta del principio di correttezza, in quanto impone al creditore l’uso della normale diligenza del buon padre di famiglia per circoscrivere o comunque non aggravare il pregiudizio subito.

  4. Il concorso del danneggiato nella causazione o nell’aggravamento del danno, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c. sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza. Cass. civ. sez. III, 27 marzo 2018, n. 7515.

  5. 12 feb 2014 · Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

  6. Articolo 1227. Vigente al 19/4/1942. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. « Articolo 1226.