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27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1667 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo VII - Dell'appalto. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
- Articolo 1665 Codice Civile
Il principio che, salva inequivoca volontà contraria del...
- Art. 1670 Codice Civile
1670 Mi è apparsa ingiustificata alla norma dell'articolo...
- Art. 1668 del c.c
In tema di appalto, l'art.1668 c.c., nell'enunciare il...
- Articolo 1665 Codice Civile
27 mar 2024 · Gli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore sul presupposto della realizzazione e consegna dell'opera commessa, non escludono l'applicabilità della disciplina generale dei contratti in base alla quale, in caso di omessa ultimazione dei lavori, il committente, ai sensi dell'art. 1453, primo ...
21 giu 2019 · Il presupposto per l’applicazione dell’articolo 1667 c.c. è l’avvenuta integrale esecuzione dell’opera, in violazione delle prescrizioni pattuite per l’esecuzione o delle regole tecniche necessarie per la costruzione della stessa.
Art. 1667. (Difformita' e vizi dell'opera). L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera. La garanzia non e' dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformita' o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purche', in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
10 gen 2020 · La disciplina che, con riguardo all’appalto, l’articolo 1667 c.c. detta in tema di garanzia per i vizi, e secondo cui, in particolare, la denuncia per i vizi non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, è applicabile anche al contratto d’opera.
Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.