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  1. 27 mar 2024 · Ai sensi dell'art. 1346 c.c., l'oggetto del contratto è illecito allorché concerne cose o fatti di rilevanza patrimoniale che per la loro stessa tipologia, così come contemplata dalle parti, siano insuscettibili di commercio per contrarietà all'ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative.

  2. Commento. Oggetto del contratto: [v. 1325]. (1) L’oggetto del contratto è inteso come il contenuto del contratto, ovvero l’operazione economica che le parti hanno programmato. (2) L’oggetto non dev’essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. L’illiceità si distingue dall’impossibilità giuridica ...

  3. 20 gen 2024 · Art. 1346 c.c. “Requisiti”: commento e spiegazione semplice. Allart. 1346 c.c. viene stabilito che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. A cura di Chiarastella Gabbanelli. Larticolo 1346 del Codice Civile, rubricato “ Requisiti ”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni ...

    • Chiarastella Gabbanelli
  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1346. (Requisiti). L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

  5. 10 gen 2020 · Il requisito della determinatezza o della determinabilità delloggetto a norma dellart. 1346 codice civile, nellipotesi di un preliminare di vendita immobiliare, postula che sia specificata l’ubicazione del bene promesso in vendita, o il criterio della sua individuazione.

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1346 - Codice Civile: Requisiti - L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1349, 1418, 1429).

  7. Codice Civile Libro IV - Delle obbligazioni Titolo II - Dei contratti in generale Capo II - Dei requisiti del contratto Sezione III - Dell'oggetto del contratto Articolo 1346 - R equisiti. Testo in vigore dal 21.04.1942. L' oggetto (1) del contratto deve essere possibile, lecito, determinato (2) o determinabile.