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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1494 Codice Civile. In ogni caso (1) il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (2) [ 1578, 1812, 1821 ]. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (3). succ.

  2. Art. 1494 codice civile: Risarcimento del danno. In ogni caso (1) il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (2). Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (3) (4).

  3. 10 gen 2020 · Lazione di risarcimento danni di cui all’art. 1494 c.c. può essere proposta in ogni caso di vizi della cosa venduta e, quindi, è cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo e può essere esercitata anche da sola, essendo autonoma rispetto alle azioni di cui all’art. 1492 ...

  4. 17 feb 2015 · L’articolo 1494 del codice civile stabilisce che “il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” e “il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.

  5. Art. 1494. (Risarcimento del danno). In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1494 - Codice Civile: Risarcimento del danno - In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223 ss.), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (1490).Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

  7. Art. 1494 c.c. (Risarcimento del danno) In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.