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Dispositivo dell'art. 1173 Codice Civile. Le obbligazioni derivano da contratto (1), da fatto illecito (2), o da ogni altro atto o fatto idoneo [ 2043] a produrle in conformità dell' ordinamento giuridico (3). succ.
- Art. 1322 del c.c
Diversa interpretazione non potrebbe darsi all'art. 1322...
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Scopri cosa sono le fonti delle obbligazioni secondo l'art. 1173 del codice civile italiano. Leggi il testo, il commento e la giurisprudenza annotata su contratti, fatti illeciti, ordinamento giuridico e contatto sociale.
Art. 1173. (Fonti delle obbligazioni). Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico.
Il principio dell’apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l’affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l’applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato caus...
- Disposizioni preliminari. Articolo 1173 - Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
- Dell'adempimento delle obbligazioni. Sezione I - Dell'adempimento in generale. Articolo 1176 - Diligenza nell'adempimento. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
- Dell'inadempimento delle obbligazioni. Articolo 1218 - Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
- Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento. Sezione I - Della novazione. Articolo 1230 - Novazione oggettiva. L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
L'articolo 1173 del codice civile stabilisce le possibili origini delle obbligazioni, tra cui contratto, fatto illecito, atto o fatto idoneo e obbligazione "ex lege". Il sito offre approfondimenti, massime e casi di giurisprudenza sul tema.
Art. 1173. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto [Codice civile 1321], da fatto illecito [Codice civile 2043], o da ogni altro atto [Codice civile 662, 1987] o fatto [Codice civile 1890] idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico [Codice civile 433, 2028, 2033].