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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1436 Codice Civile. La norma regola la materia riguardante il destinatario del male che forma oggetto della minaccia, riproducendo testualmente l’art. #1113# del codice abrogato, salvo la sostituzione della frase «male diretto a colpire» con la frase «male che riguarda».

  2. L'incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia - che può integrare la violenza morale comportante l'annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei casi in cui abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo ...

  3. Gennaio 28, 2022 - Art. 1436 - Codice Civile: Violenza diretta contro terzi - La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato (1438) riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è ...

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1436. (Violenza diretta contro terzi). La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle ...

  5. Codice Civile > Articolo 1436 - Violenza diretta contro terzi. Libro Quarto. Titolo II. Capo XII. Sezione II. Articolo 1436. Vigente al 19/4/1942. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

  6. 10 gen 2020 · La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

  7. Art. 1436. Violenza diretta contro terzi. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.