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  1. Come abbiamo visto sopra, una delle conseguenze della morosità è che, nelle obbligazioni pecuniarie, dal giorno della mora saranno dovuti i cosiddetti interessi moratori (art. 1224 c.c.), i quali, pertanto, iniziano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

  2. A titolo esemplificativo, sono dovuti interessi compensativi nel caso di ritardo nel pagamento da parte del debitore del risarcimento dovuto a seguito di un incidente stradale. Terza categoria di interessi sono quelli moratori. Essi sono dovuti dal debitore in mora al creditore di obbligazioni pecuniarie.

  3. Le obbligazioni pecuniarie ed il regime degli interessi moratori ed usurari. La disciplina delle obbligazioni pecuniarie, tracciata dagli artt.1277 e seg. c.c., è incentrata essenzialmente su due punti che al tempo stesso costituiscono tratti distintivi delle stesse, valevoli a conferirle uno statuto ontologico alquanto differente ...

    • II, sentenza n. 18292 del 19 settembre 2016)
    • I, sentenza n. 20868 del 15 ottobre 2015)
    • III, sentenza n. 19266 del 12 settembre 2014)
    • I, sentenza n. 19452 del 9 novembre 2012)
    • Gli interessi in generale. Gli interessi rappresentano un’obbligazione accessoria rispetto ad un’obbligazione principale, che ha ad oggetto una somma di denaro (obbligazione pecuniaria).
    • Che cosa sono gli interessi moratori? Gli interessi moratori sono un tipo di interessi dovuti per il ritardo (mora) nell’adempimento. Il ritardo è l’inosservanza del termine dell’adempimento, ossia del tempo in cui la prestazione doveva essere eseguita, quindi, rappresenta un inadempimento temporale dell’obbligazione.
    • Interessi moratori: la normativa di riferimento. Le principali norme di riferimento in materia di interessi moratori sono l’art. 1224, il d. lgs. 231/2002 e l’art.
    • La costituzione in mora. Abbiamo visto che la mora rappresenta il ritardo imputabile al debitore. La mora può essere: ex persona, se presuppone l’intimazione del creditore (art.
  4. (1) Dal giorno della mora si producono gli interessi moratori, cioè dovuti al ritardo nell'adempimento. Essi si distinguono dagli interessi corrispettivi, cioè dovuti sui crediti liquidi ed esigibili ( 1282 c.c.) e da quelli compensativi, dovuti per un debito di valore.

  5. 23 gen 2024 · Gli interessi di mora sono gli interessi che il debitore deve al creditore in conseguenza del ritardo nell'adempimento della sua obbligazione pecuniaria....