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  1. Chiunque usa violenza o minaccia (1) per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [ 339] (2). Art. precedente. prec.

  2. 12 apr 2017 · Con particolare riferimento al reato di cui all’art. 337 c.p., il ricorrente osservava come la condanna fosse stata ingiusta, dal momento che limputato si era limitato “ a darsi alla fuga e dunque a tenere un comportamento meramente passivo ”.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 337. (Resistenza a un pubblico ufficiale) Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

  4. La fattispecie delittuosa della violenza o minaccia a un pubblico ufficiale – art. 337 c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei...

  5. 30 set 2019 · Il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è integrato anche dalla violenza cosiddetta impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente nell’esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola; pertanto solamente la resistenza passiva, come mancanza di ...

  6. 30 lug 2020 · Affinché si configuri il reato di cui all’art. 337 c.p, non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dell’ufficiale, essendo, invero, sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, a prescindere dall’esito positivo o negativo di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli ...