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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1546 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo I - Della vendita → Sezione IV - Della vendita di eredità. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari (1). Art ...

  2. Art. 1546 codice civile: Responsabilità per debiti ereditari. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari (1).

  3. Codice Civile > Articolo 1546 - Responsabilita' per debiti ereditari. Libro Quarto. Titolo III. Capo I. Sezione IV. Articolo 1546. Vigente al 19/4/1942. Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari. « Articolo 1545. Articolo 1547 »

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    Art. 1546. (Responsabilita' per debiti ereditari). Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

  5. Art. 1546 c.c. (Responsabilità per debiti ereditari) Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari. Indice

  6. Art. 1546 — Responsabilità per debiti ereditari — Avvocato.it. in Codice civile by Avvocato.it. Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo I – Della vendita > Sezione IV – Della vendita di eredità.

  7. Art. 1546 cc - Responsabilità per debiti ereditari. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari. Leggi altri articoli in: Titolo III - Dei singoli contratti (artt. 1470-1986)