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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1174 Codice Civile. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione (1) deve essere suscettibile di valutazione economica (2) e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale (3), del creditore. succ.

  2. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    (CODICE CIVILE-art. 1174) Art. 1174. (Carattere patrimoniale della prestazione). La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

  3. Gennaio 28, 2022 - Art. 1174 - Codice Civile: Carattere patrimoniale della prestazione - La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse (840, 1255, 1256, 1379, 1384, 1411, 1421, 1464), anche non patrimoniale (1324), del creditore (1411 ss.).

  4. Art. 1174 — Carattere patrimoniale della prestazione. La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

  5. Fonti delle obbligazioni. - Art. 1174. Carattere patrimoniale della prestazione. - Art. 1175. Comportamento secondo correttezza. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non pa...

  6. navigazione ricerca. Art. 1174 c.c. (Carattere patrimoniale della prestazione) La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Indice. 1 Art. 1174 c.c. (Carattere patrimoniale della prestazione) Categoria:

  7. Art. 1174. Carattere patrimoniale della prestazione. La prestazione che forma oggetto dellobbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [Codice civile 1255, 1256, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore.