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  1. 27 mar 2024 · Il codice civile stabilisce, all’art. 1755, che il diritto alla provvigione del mediatore sorge per effetto della conclusione dell’affare, purché quest’ultima sia la conseguenza dell’intervento del mediatore.

  2. Provvigione: forma di retribuzione consistente in una percentuale sull’importo lordo degli affari che sono giunti a buon fine. Essa è dovuta in quanto fra l’attività intermediatrice e l’affare concluso intercorra un nesso causale, nel senso che la conclusione dell’affare debba essere la conseguenza dell’intervento del mediatore.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1755. (Provvigione). Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.

  4. 10 gen 2020 · Il principio fissato dallart. 1755 c.c., secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dellaffare per effetto del suo intervento, essendo derogabile, non esclude la possibilità che la parte che ha conferito lincarico di promuovere la conclusione di un contratto per un periodo determinato, avvalendosi ...

  5. Art. 1755. (Provvigione). Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.

  6. Libro Quarto. Titolo III. Capo XI. Articolo 1755. Vigente al 19/4/1942. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.

  7. Art. 1755 Provvigione Il mediatore ha diritto alla provvigione [Codice civile 1758] da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso [Codice civile 1748] per effetto del suo intervento [Codice civile 1757, 2950].