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  1. 7 lug 2016 · Effetti del contratto verso le parti. L’art. 1372 dispone che il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti: tale formula sottolinea la serietà dell’impegno assunto sul piano giuridico ed esprime il principio della non risolubilità del contratto per volontà unilaterale (RESCIGNO). Ed infatti, il contratto ...

  2. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI. Contratto come atto: fonte di obbligazione e di diritti delle parti. Contratto come rapporto contrattuale: insieme dei diritti e delle obbligazioni reciproche che nascono dal contratto.

    • IL Contratto: Come Si può Definire?
    • L’Autonomia contrattuale
    • Gli Elementi Del Contratto
    • La Conclusione Del Contratto
    • L’Interpretazione Del Contratto
    • Gli Elementi Accessori Del Contratto
    • L’Efficacia Del Contratto
    • IL Recesso
    • L’esecuzione Del Contratto
    • Le Patologie Del Contratto: Nullità, Annullabilità, Rescissione, Risoluzione

    La nozione di contratto è contenuta all’art.1321 del codice civile, che lo definisce l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Da ciò si ricava che il contratto: 1. è un accordo necessariamente bi oplurilaterale(presuppone cioè la presenza di almeno due parti); 2. ha sempre natur...

    L’art. 1322 c.c.consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. E’ la cosiddetta autonomia contrattuale, che legittima le parti a: 1. concludere contratti “nominati” otipici, in cui l’assetto di interessi dei contraenti è già previsto e disciplinato per legge; 1. concluderecont...

    Il contratto si inserisce entro la più ampia figura del negozio giuridico, di cui presenta gli elementi tipici, essenziali ed accessori. Gli elementi essenziali sono quelli che non possono mancare all’interno del contratto, che altrimenti risulta invalido e inefficace(o comunque destinato ad essere dichiarato tale). A norma dell’art. 1325 c.c. sono...

    L’art. 1326 c.c. prevede che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, dunque tramite l’incontro delle rispettive manifestazioni di volontà (c.d. principio consensualistico). Se il contratto è concluso tra persone presenti nello stesso luogo, la conclusione è istantanea. Se...

    L’interpretazione del contratto è quell’attività finalizzata ad indagare e ricostruire il significatoda attribuire alle dichiarazioni dei contraenti: non è infatti infrequente che queste siano intese in modo diverso dalle parti e da eventuali terzi interessati. Proprio a tal fine il codice civile (artt. 1362 - 1371 c.c.) detta una serie di regole c...

    Si è detto che le parti, in forza dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta, possono inserire nel contratto elementi ulteriori rispetto a quelli essenziali, in modo da adattarne il contenuto ai propri interessi. Si tratta dei cosiddetti elementi accessori o accidentali, che quindi possono essere presenti o meno, senza che ciò pregiudichi validi...

    A norma dell’art. 1372 c.c. il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti. Ciò significa che malgrado le parti siano libere di stipularlo o meno, una volta che lo hanno concluso sono tenute ad osservarlo e restano vincolate al suo contenuto che ne regola i rapporti reciproci al pari di una norma di legge. L’art. 1372 c.c. precisa...

    Si è detto che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può sciogliersi che per mutuo consenso o nei casi espressamente previsti per legge. Tra questi ultimi figura il recesso (art. 1373 c.c.), ossia il diritto di una parte di sciogliersi unilateralmentedal vincolo contrattuale, tramite una dichiarazione comunicata all’altra parte. Il rece...

    Una volta che il contratto è concluso le prestazioni previste devono essere eseguite. La legge prescrive che nell’adempimento delle obbligazioni le parti adottino la diligenza del buon padre di famiglia, ossia quello sforzo comunemente richiesto all’uomo medio per garantire la soddisfazione delle pretese dell’altra parte. Con specifico riferimento ...

    Il contratto, sia esso tipico o atipico, produce effetti solo se rispetta determinati requisiti previsti dall’ordinamento. Se uno di questi manca o è viziato, il contratto è invalido e quindi inefficace, o destinato ad esser dichiarato tale. A seconda del vizio, la patologia contrattuale può essere più o meno grave; l’ordinamento ha quindi previsto...

  3. Gli effetti del contratto e il diritto di recesso. Secondo l'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti. Da questa enfatica disposizione sembrerebbe che coloro che stipulano un contratto creano una serie di nuove regole che si affiancano a quelle dello Stato e di pari efficacia.

  4. Gli effetti del contratto. L’art. 1372 cod. civ. dice che il contratto ha forza di legge esclusivamente tra le parti interessate ( relatività del contratto ). Il contratto è contemporaneamente: – un atto giuridico, perché crea un rapporto con effetti obbligatori e/o reali;

  5. 3 mar 2022 · La causa manca quando uno degli effetti giuridici essenziali del contratto non può prodursi (si pensi alla vendita di un bene effettuata a colui che ne è già proprietario), mentre è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

  6. Un contratto in diritto privato è un accordo tra due o più parti che stabilisce i termini e le condizioni di un rapporto giuridico patrimoniale. Secondo l’articolo 1321 del codice civile italiano, un contratto può essere utilizzato per costituire, regolare o estinguere un tale rapporto.