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  1. Il 1º giugno 1939 fece emanare la legge n. 1089/1939 «per la tutela delle cose di interesse artistico e storico» ( legge Bottai ), la prima legge organica volta a disciplinare la tutela dei beni culturali, e il 29 giugno quella "per la tutela delle bellezze paesistiche" (l. n. 1497/1939).

  2. Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; le cose d'interesse numismatico; i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i ...

  3. 3 set 2020 · La prima legge organica “per la tutela delle cose di interesse artistico e storico” fu quella del 1° giugno 1939, a seguire il 29 giugno dello stesso anno, quella “per la tutela della bellezze paesistiche”. Furono emanate dal ministro dell’Educazione nazionale, Giuseppe Bottai.

  4. La legge Bottai 1089, del 1° giugno 1939, era e resta un capolavoro di civiltà e di sapienza giuridica. Era impossibile distruggerla, era impossibile modificarla. L’Italia della democrazia e dell’arricchimento diffuso ha preferito aggirare la legge fondamentale rendendosi conto della sua immodificabilità e invulnerabilità.

  5. it.wikipedia.org › wiki › Legge_BottaiLegge Bottai - Wikipedia

    La legge 1º luglio 1940, n. 899 - nota come legge o riforma Bottai - era una legge del Regno d'Italia sul sistema scolastico nazionale, promulgata durante il ventennio fascista dal ministro dell'educazione nazionale Giuseppe Bottai e approvata dal Gran Consiglio del Fascismo.

  6. LEGGE 1 giugno 1939, n. 1089. Tutela delle cose d'interesse artistico o storico. (039U1089) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.184 del 08-08-1939) visualizza atto intero. nascondi.

  7. Art. 1. - 1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.