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  1. 30 gen 2022 · In base all’ art. 40 della Costituzione, lo sciopero costituisce un diritto soggettivo fondamentale ed irrinunciabile del prestatore di lavoro a tutela della posizione di inferiorità nel rapporto di lavoro. La Costituzione non prevede alcun analogo riconoscimento per i datori di lavoro (la cosiddetta serrata ).

  2. 19 ott 2023 · Il diritto di sciopero è codificato all’art. 40 della Costituzione, ed è dunque uno dei diritti fondamentali di cui godono i lavoratori. La stessa collocazione nell’ambito del testo costituzionale rende evidente il collegamento tra diritto di sciopero e libertà di associazione sindacale, codificata ex art. 39 della Costituzione.

    • Chiarastella Gabbanelli
  3. 17 nov 2018 · Lo sciopero è un diritto individuale o collettivo? Non essendoci una legge di riferimento, è stata la giurisprudenza ad esprimere i principali principi sul diritto allo sciopero. Secondo i giudici lo sciopero è considerato un vero e proprio diritto soggettivo che può essere esercitato

  4. 8 dic 2022 · Tecnicamente, il diritto allo sciopero può essere esercitato solo dai lavoratori dipendenti. Tuttavia, è a tutti gli effetti uno sciopero la chiusura organizzata dei negozi per protesta, l’astensione dal servizio dei tassisti o dei medici convenzionati con un istituto di previdenza, ecc.

  5. 1 mag 2021 · Lo sciopero nei servizi essenziali. 1. Lo sciopero come diritto: natura e limiti. Nell’ordinamento attuale lo sciopero è elevato al rango di diritto: esso, cioè, non solo non è considerato un ...

  6. 10 mag 2024 · Il diritto di sciopero è un pilastro della democrazia sociale e del diritto del lavoro, uno strumento di difesa dei diritti e di pressione sindacale, tutelato sia a livello nazionale che internazionale; nonostante la sua importanza, il diritto di sciopero non è assoluto, ma incontra delle limitazioni.

  7. 22 ott 2023 · Lo sciopero costituisce un diritto di libertà, cioè un diritto il cui esercizio non può essere limitato, nè può comportare alcuna sanzione da parte dell'ordinamento.