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  1. 27 mar 2024 · Articolo 1487 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1487 Codice Civile.

  2. Art. 1487 codice civile: Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. I contraenti possono aumentare (1) o diminuire (2) gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione ...

  3. 10 gen 2020 · Aggiornato al 1 gennaio 2020 Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1487. (Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia). I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo ...

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1487 - Codice Civile: Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia - I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna (1488, 1490).

  6. Art. 1488. (Effetti dell'esclusione della garanzia). Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

  7. Art. 1487 cc - Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia. Dispositivo. Giurisprudenza. Commento e Utilità. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.