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  1. 27 mar 2024 · L'art. 1482 comma primo c.c., che prevede la facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulti gravata da vincoli o garanzie reali non dichiarati dal venditore e da lui ignorati, è applicabile anche nel caso di promessa unilaterale di vendita, con la conseguenza che il promissario può proporre ...

  2. Art. 1482 codice civile: Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli. Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro (1), non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati (2).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1482. (Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli). Il compratore puo' altresi' sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

  4. Art. 1482 c.c. (Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli) Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

  5. L’art. 1482 comma primo c.c., che prevede la facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulti gravata da vincoli o garanzie reali non dichiarati dal venditore e da lui ignorati, è applicabile anche nel caso di promessa unilaterale di vendita, con la conseguenza che il promissario può proporre domanda ...

  6. Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

  7. iris.unito.it › 2318/126171/18750 › Articoli_1482_14881482

    IMPORTANZA – La norma completa, insieme all’art. 1481 c.c., il novero dei rimedi a disposizione del compratore. CONTENUTO La norma in esame disciplina le ipotesi in cui il bene oggetto della compravendita risulti gravato da garanzie reali o da altri vincoli, prescrivendo particolari rimedi a tutela dell’acquirente.