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  1. 30 ott 2023 · In particolare, questi AEC, in caso di dimissioni dellagente, prevedono dei termini fissi e indipendenti dalla durata del rapporto. Questi termini sono di 3 mesi in caso di dimissioni dellagente plurimandatario, e di 5 mesi in caso di dimissioni dellagente monomandatario.

  2. 28 feb 2017 · In caso di dimissioni dellagente di commercio, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono un preavviso di durata fissa: 3 mesi per lagente plurimandatario e 5 mesi per lagente monomandatario. Si tratta di una durata che rimane sempre uguale e non tiene conto degli anni di durata del rapporto. Se è invece fosse la tua ...

  3. 7 nov 2019 · In caso di dimissioni dellagente di commercio, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono un preavviso di durata fissa: 3 mesi per lagente plurimandatario; 5 mesi per lagente monomandatario.

  4. 2 apr 2024 · il termine di preavviso previsto dal codice civile è più lungo rispetto a quello previsto dall’AEC: ciò accade nel caso di agente plurimandatario che receda dal contratto dal sesto anno in avanti, ovvero, più frequentemente, in caso di agente plurimandatario che receda dal contratto dal quarto anno in avanti.

  5. In particolare, l’art. 11 dell’AEC 16 febbraio 2009 settore Commercio e l’art. 9 dell’AEC 30 luglio 2014 settore Industria prevedono che, qualora sia lagente a recedere, egli debba osservare un preavviso di 5 mesi se monomandatario e di 3 mesi se plurimandatario, a prescindere dalla durata complessiva del rapporto.

  6. 15 giu 2020 · Rassegnare le dimissioni per malattia o pensionamento senza preavviso, che nel caso di agente plurimandatario è fissato in un minimo di tre mesi, è una scelta volontaria del lavoratore, che lo espone al dovere di compensare economicamente il preponente per il mancato preavviso (ad esempio, all’obbligo di corrispondere un risarcimento del danno).

  7. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né lagente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Art. 1744 (Riscossioni) Lagente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente.