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  1. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.163 emessa in data 5.1.2021, ha ritenuto configurabile il reato di violenza privata, disciplinato dall’art.610 c.p., nei ...

  2. Bullismo. Il bullismo è una forma di violenza interpersonale, colpisce i giovani e spesso non è considerata una vera e propria forma di violenza. Il bullismo rimanda a un comportamento aggressivo che si ripete e che intende ferire qualcuno. Può prendere la forma di un’aggressione fisica, psicologica o verbale.

  3. 26 lug 2023 · La disciplina della violenza sessuale, così come noi oggi la conosciamo, è stata riformulata dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66 la quale ha riconosciuto la fattispecie come una delle figure autonome di reato contenute nella parte dedicata ai delitti contro la libertà sessuale: ovvero quei reati capaci di offendere il pudore, l’onore e la sfera intima della persona offesa e non più ...

  4. 17 mag 2017 · Nozione di atto sessuale ; 1.1 Nozione di atto sessuale e casistica ; 2. ... possa essere considerato atto di violenza sessuale punibile ai sensi degli artt. 609 bis e ss. cod. pen.).

  5. In verità, i casi di violenza previsti dalla legge penale italiana sono numerosissimi. Si va dalla violenza psicologica alla violenza sessuale, dalla violenza privata agli atti di violenza e prevaricazione in famiglia o sul luogo di lavoro, dalla violenza verbale (che può sfociare nei reati di minaccia o di diffamazione) a quella persecutoria.

  6. 11 giu 2017 · Ai fini della configurazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare: il dolo è, pertanto, generico. ( Cassazione penale, Sez.

  7. www.unicef.it › diritti-bambini-italia › violenza-abusiViolenza | UNICEF Italia

    È violenza contro le donne “ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà” (Art.1, Dichiarazione sulla Eliminazione della Violenza contro le Donne).