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  1. 30 mag 2023 · Un racconto del 2 giugno 1946. L’indescrivibile emozione di non astenersi dal voto. Un racconto del 2 giugno 1946. Nell'Italia di oggi, dove l’astensionismo aumenta di intensità ad ogni tornata elettorale, giova tornare con la memoria a quel 2 giugno del 1946, quando gli italiani riconquistano il diritto al voto dopo la parentesi buia ...

  2. 22 nov 2020 · 2 Giugno 1946. Le elezioni del 1946 furono uniche nel loro genere, si trattava di votare per l’Assemblea Costituente, nello stesso giorno avvenne il Referendum per scegliere la forma istituzionale dello Stato: Monarchia o Repubblica, i dati ufficiali, che sono da sempre contestati, attribuirono la vittoria alla Repubblica per 12.718.641 voti ...

  3. 2 giu 2020 · Ogni anno, il 2 giugno, l’Italia ricorda il referendum del 1946 con cui gli italiani furono chiamati a scegliere tra la Monarchia e la Repubblica. Esaurito il ventennio di dittatura fascista ...

  4. Il referendum del 1946 La campagna elettorale: i manifesti I risultati del referendum del 1946 L’elezione della Costituente I simboli dell’identità nazionale Il primo voto delle donne Verifica degli apprendimenti 6 ore 3 incontri di due ore Scoprire dati e documenti storici attraverso domande guida, sitografie, bibliografie

  5. Legge 30 marzo 1957, n°361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati." La legge elettorale del 1946 fu la normativa proporzionalistica che, con alcune variazioni [1], strutturò il funzionamento delle elezioni politiche italiane dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 1993 .

  6. La scheda elettorale è lo strumento materiale fondamentale con cui si esprime la propria preferenza in occasione di votazioni. Si tratta in genere di un foglio prestampato in cui sono indicati i nomi dei candidati, i loro eventuali partiti e/o coalizioni, ed altri eventuali riferimenti utili per la votazione. In caso di referendum, invece ...

  7. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. Art. 14. Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale. TITOLO IV DELLA VOTAZIONE. Art. 15.