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  1. 31 ott 2023 · La ritenuta abusività della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. In secondo luogo la sentenza del Tribunale di Firenze, ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina consumeristica, ha affermato il carattere abusivo della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione c.d. omnibus , quale titolo fondante l’ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del ...

  2. 9 mar 2020 · La deroga all’articolo 1957 cc non solo è clausola vessatoria (dunque nulla) per il Consumatore, non solo si applica sia alla fideiussione che al contratto autonomo, ma essa è radicalmente nulla, perché consiste in un salvacondotto alla violazione della correttezza e buona fede nei rapporti tra creditore e debitore (art. 1175 cc).

  3. 11 set 2020 · 1) la deroga all’art. 1957 cc costituisce clausole vessatoria 2) in caso di consumatore la specifica approvazione ex art. 1341 cc non è sufficiente perché va applicato l’art. 34 comma 4 D. LGS 206/2005 che prevede che il soggetto professionista dimostri la specifica trattativa individuale (inversione dell’onere della prova)

  4. 9 nov 2023 · Il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. pone a carico del contraente, nei cui confronti la stessa clausola produce effetti, decadenze e/o limitazioni alla ...

  5. 9 giu 2020 · Il Codice civile (art. 1341 c. 2 c.c.) considera inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione. Ut supra ricordato, la giurisprudenza ritiene la mancata specifica ...

  6. DECADENZA EX ART. 1957 CC: in caso di fideiussione “a prima richiesta”, la domanda di adempimento stragiudiziale è sufficiente a interromperla Non è necessaria l'azione giudiziale della banca Rivista giuridica online ExParteCreditoris.it: provvedimenti e sentenze segnalate da Giudici, Avvocati e Banche.

  7. Viene infatti riconosciuto che la clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957 c.c., presente nel contratto di fideiussione – non soltanto omnibus, ma anche ordinaria – e già stigmatizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, è da ritenersi nulla, con ciò applicandosi le prescrizioni della norma citata.