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  1. Viene infatti riconosciuto che la clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957 c.c., presente nel contratto di fideiussione – non soltanto omnibus, ma anche ordinaria – e già stigmatizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, è da ritenersi nulla, con ciò applicandosi le prescrizioni della norma citata.

  2. 22 apr 2021 · L’art. 1957 c.c. dispone che dopo che il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore, le debba altresì continuare con diligenza (art. 1957, 1° comma, c.c.) Il creditore deve cioè non solo iniziare l’azione giudiziale ma deve averla anche diligentemente coltivata, sino al compimento degli atti esecutivi necessari per la realizzazione dell’obbligazione garantita dal ...

  3. 14 set 2022 · La clausola “a prima richiesta” può assumere tre significati, nessuno dei quali, però, porta a far ritenere una deroga all’art. 1957 c.c. Una simile clausola può affermare anzitutto che, una volta raggiunto dalla richiesta di pagamento, il garante sia tenuto a pagare immediatamente, senza poter pretendere che il creditore dia prova ...

  4. La decadenza, prevista dall’art. 1957 c.c., del diritto del creditore di esigere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria in caso di mancata tempestiva proposizione delle istanze in via di esecuzione o di cognizione contro il debitore principale, può essere oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla libera disponibilità della parti.

  5. La previsione in merito all’obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente, a semplice richiesta scritta” deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all’art. 1957 c.c. con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo ...

  6. 4 ott 2023 · Con l’unico motivo la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1469 bis n. 18, 1957 c.c., in riferimento all’art. 360, ° co. n. 3, c.p.c. lamentando che nell’impugnata sentenza la Corte di merito abbia ritenuto non vessatoria/abusiva la deroga all’art. 1957 c.c. prevista all’art. 12 delle Condizioni generali di contratto della stipulata fideiussione ...

  7. 15 set 2022 · 1) la deroga all’art. 1957 cc costituisce clausole vessatoria. 2) in caso di consumatore la specifica approvazione ex art. 1341 cc non è sufficiente perché va applicato l’art. 34 comma 4 D. LGS 206/2005 che prevede che il soggetto professionista dimostri la specifica trattativa individuale (inversione dell’onere della prova) 3) la ...