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  1. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    (CODICE CIVILE-art. 1571) Art. 1571. (Nozione). La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a ...

  2. 27 mar 2024 · 1572 del codice civile, a sua volta, si limita soltanto a specificare che i contratti di durata superiore ai nove anni costituiscono atti di straordinaria amministrazione. A ciò si aggiunga che la circostanza di una durata superiore ai nove anni in un contratto di locazione ha rilevanza essenzialmente in materia di validità del contratto (che deve cioè farsi in forma scritta a pena di ...

  3. Dispositivo. Art. 1571. (Nozione). La locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Art. precedente.

  4. 31 mar 2023 · (2) codice atto: NON COMPILARE (3) tipo: indicare il tipo, nell'esempio 'A' - autoveicolo (4) elementi identificativi: indicare gli elementi identificativi, nell'esempio 12345678901234567 (5) codice: indicare il Codice Tributo, nell'esempio '1573' - IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI - ARTICOLO 18, COMMA 10, D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

  5. 27 mar 2024 · Massime relative all'art. 1537 Codice Civile Cass. civ. n. 27834/2022 Nel caso di vendita di un immobile a corpo, anziché a misura, l'irrilevanza dell'estensione del fondo vale soltanto in relazione alla determinazione del prezzo, secondo il diverso regime di cui agli artt. 1537 e 1538 c.c., ma non alla identificazione del bene effettivamente venduto.

  6. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1503 Codice Civile. Decadenza del diritto di riscatto. A pena di decadenza, ad esercitare il riscatto non è sufficiente la dichiarazione di voler riscattare, occorre altresì l'effettivo versamento delle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

  7. 8 lug 2020 · L’art. 1607 codice civile prevede che la durata massima della locazione di un fondo urbano ad uso abitativo, coincida con tutta la durata della vita dell’inquilino e per i due anni successivi. Si tratta di una eccezione alla regola appena vista indicata nell’art. 1573, giustificata dall’esigenza di garantire il diritto di abitazione per l’inquilino ed eventualmente per la sua famiglia.