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  1. 15 set 2022 · 1) la deroga all’art. 1957 cc costituisce clausole vessatoria. 2) in caso di consumatore la specifica approvazione ex art. 1341 cc non è sufficiente perché va applicato l’art. 34 comma 4 D. LGS 206/2005 che prevede che il soggetto professionista dimostri la specifica trattativa individuale (inversione dell’onere della prova) 3) la ...

  2. La disciplina generale delle clausole c.d. "vessatorie" è prevista dall' art. 1341 c.c. dedicato alle "Condizioni generali di contratto", il quale al secondo comma dispone che " in ogni caso non ...

  3. 2 feb 2024 · Con la pronuncia in commento il Tribunale di Lanciano, adito in sede di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposto da un garante, si è soffermato in particolare sulla nullità della clausola n.6 dello schema ABI, contenuta nella garanzia oggetto di giudizio, ossia sulla clausola di deroga all’art. 1957 c.c., giungendo ad affermare, tra le altre cose, che ai fini della ...

  4. 12 gen 2022 · Nulla la clausola che deroga all’art. 1957 c.c. Il Tribunale emiliano rileva come la giurisprudenza di legittimità (Cass. 29810/2017; Cass. 13846/2019) ...

  5. La previsione in merito all’obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente, a semplice richiesta scritta” deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all’art. 1957 c.c. con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo ...

  6. 14 set 2022 · La clausola “a prima richiesta” può assumere tre significati, nessuno dei quali, però, porta a far ritenere una deroga all’art. 1957 c.c. Una simile clausola può affermare anzitutto che, una volta raggiunto dalla richiesta di pagamento, il garante sia tenuto a pagare immediatamente, senza poter pretendere che il creditore dia prova ...

  7. 22 apr 2021 · L’art. 1957 c.c. dispone che dopo che il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore, le debba altresì continuare con diligenza (art. 1957, 1° comma, c.c.) Il creditore deve cioè non solo iniziare l’azione giudiziale ma deve averla anche diligentemente coltivata, sino al compimento degli atti esecutivi necessari per la realizzazione dell’obbligazione garantita dal ...