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  1. L’indeterminatezza delle clausole contrattuali è disciplinata dall’ art. 1346 c.c., secondo cui “l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. In buona sostanza, le condizioni economiche che le parti hanno pattuito dall’inizio sono nulle se non possono essere determinabili in base a criteri ...

  2. Infatti, il tasso di interesse nei contratti bancari - ai sensi degli artt. 117 tub e 1346 c.c. - deve essere determinato per iscritto a pena di nullità.. L'obbligo della forma scritta impone poi ...

  3. 30 ott 2013 · In tal caso la clausola è nulla in base ai principi generali codicistici, di cui agli artt. 1418 cc, comma 2, e 1346 cc, perché la clausola ha un oggetto che manca dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità e, di conseguenza, si applica la previsione di cui al terzo comma dell’art.1284 cc, per cui gli interessi sono dovuti nella misura legale.

  4. 16 mar 2022 · Pertanto, una procura che, pur elencando in dettaglio il contenuto dei poteri conferiti alla mandataria, tuttavia non indichi esattamente quali siano i crediti affidati alla gestione della ...

  5. Il requisito di univocità e determinabilità del tasso di interesse viene ulteriormente articolato dalla sentenza del Tribunale di Milano 30/10/2013, Dott.ssa Crugnola, che ravvisava, in uno dei contratti in oggetto, profili di illegittimità della clausola interessi derivanti dall’impossibilità di interpretare univocamente le condizioni e ...

  6. 17 nov 2021 · Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente – Interessi – Determinabilità dell’oggetto – perizia giurimetrica. La Corte di Cassazione, sentenza del 18.06.2020, n. 11876 dichiara la nullità della clausola, ex art. 1346 c.c. che rimette la determinazione degli interessi alla discrezionalità della banca.

  7. 10 dic 2018 · Chiunque sia venuto a trovarsi in una situazione del genere si sarà sentito rispondere che “il mutuo senza il rispetto di queste condizioni non sarebbe stato concesso”. E, in virtù della necessità e dei tempi sempre troppo stretti, ha accettato. Con aggravio di costi rispetta ad un contratto di mutuo già di per sé oneroso.