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  1. Ciò sancisce la necessità perdurante di un sistema di protezione e supporto per quanti rendono dichiarazioni alla giustizia, sia che si tratti di collaboratori di giustizia 5 sia che ci si riferisca alla diversa figura dei testimoni di giustizia6. Invero, la garanzia della protezione efficace di quanti rendono dichiarazioni alla

  2. 4 dic 2019 · SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE. ... Relazione al Parlamento Testimoni di Giustizia II semestre 2018. 04/12/2019 (modificato il 10/11/2022) Parole chiave ...

  3. Testimoni estimoni suddivisi suddivisi per per tipologie di reato e aree geografica di provenienza provenienza – Criminalità organizzata. Un’attenzione particolare deve essere riservata ai testimoni di giustizia donne (il 32% del totale) che, con il loro contributo, consentono di lottare contro il fenomeno mafioso.

  4. 30 nov 2018 · Art. 5. Misure di tutela. 1. Al fine di assicurare l’incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l’attualità del pericolo, possono prevedere: a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;

  5. SULLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE NEI CON-FRONTI DEI COLLABORATORI E DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA, SULLA LORO EFFICACIA E SULLE MODA-LITÀ GENERALI DI APPLICAZIONE (Anno 2021) (Articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e articolo 27 della legge 11 gennaio 2018, n. 6)

  6. Un settore molto particolare e ancora poco indagato riguarda i minori posti sotto protezione in quanto figli di testimoni o collaboratori di giustizia. Bambini che in virtù della scelta di collaborare con la giustizia fatta da uno o da entrambi i genitori, si trovano sradicati dal loro ambiente e catapultati in una vita totalmente diversa e non immune da pericoli: quell’esistenza prevista ...

  7. Provvede all'attuazione degli speciali programmi di protezione e di assistenza, ivi compresa la promozione delle misure di reinserimento nel contesto sociale e lavorativi, dei testimoni e collaboratori di giustizia, nonché degli altri soggetti ammessi al programma di protezione, formulati dalla Commissione Centrale di cui all'art. 10 della Legge15.3.1991, n.